Adottare un bambino può essere complesso: prima dell’adozione definitiva non è necessario solo presentare la documentazione adeguata e confrontarsi con gli assistenti sociali, ma è anche fondamentale gestire al meglio la fase dell’affidamento.
Coniugare la vita lavorativa con questa esigenza non è sempre semplice, ed è questo il motivo per cui la Svizzera ha scelto di agevolare i genitori adottivi istituendo il congedo di adozione: un periodo di assenza lavorativa che può essere sfruttato nei mesi che precedono l’adozione e seguono l’accoglimento del bambino.
In questo articolo vedremo come funziona il congedo di adozione in Svizzera, chi ne ha diritto e qual è la procedura per richiederlo.
Il congedo di adozione è un periodo di assenza dal lavoro indennizzato che viene concesso ai lavoratori per acilitare il processo di adozione e l’ingresso in famiglia del bambino.
Per questo motivo il congedo di adozione può essere richiesto prima dell’adozione effettiva, in concomitanza con l’inizio dell’affidamento.
I genitori adottivi, a seconda delle decisioni prese dal Cantone di domicilio o dal datore lavoro possono ricevere un ulteriore congedo di adozione chiamato congedo di adozione cantonale.
Per ottenere maggiori informazioni a riguardo è necessario rivolgersi al cantone di riferimento.
Possono richiedere il congedo di adozione:
Non hanno la possibilità di ottenere l’agevolazione i cittadini disoccupati, coloro che al momento dell'affidamento del bambino sono considerati incapaci al lavoro e i futuri genitori adottivi che scelgono di adottare il figlio del partner.
Il congedo di adozione spetta sia alla mamma che al papà, tuttavia i genitori non possono godere del beneficio nello stesso momento. I 15 giorni di congedo possono essere suddivisi e goduti in parte dalla madre e in parte dal padre del bambino adottivo in giorni differenti.
Per ottenere il congedo, il bambino adottato dovrà avere un età inferiore ai 4 anni, mentre i genitori dovranno necessariamente:
Il congedo dev'essere preso obbligatoriamente entro un anno dall'affidamento del bambino e prima della sua adozione.
Il congedo di adozione dura due settimane, ma non deve essere necessariamente richiesto in blocco.
I genitori hanno la possibilità di scegliere se utilizzare il congedo di adozione in un’unica soluzione o di usufruire del congedo in forma frammentata, richiedendo settimane o giorni singoli.
Per usufruire dei 14 giorni di permesso lavorativo garantiti dal congedo di adozione è necessario comunicare al datore di lavoro i giorni in cui si desidera assentarsi.
La comunicazione viene fatta a puro titolo informativo: il datore di lavoro non può in alcun modo rifiutare la richiesta dei genitori in quanto il congedo di adozione è garantito dalla legge.
Tenendo conto di questo, è comunque necessario comunicare in anticipo la propria assenza dal luogo di lavoro sia per permettere al titolare di organizzare l’attività lavorativa, sia perché assentarsi dal lavoro senza fornire una giustificazione adeguata potrebbe causare dei problemi al lavoratore.
La retribuzione del congedo di adozione di due settimane non è a carico del datore di lavoro: i genitori adottivi ricevono un in indennità di adozione da parte dell’AVS, che corrisponde all’80% dello stipendio medio percepito prima dell’ottenimento del congedo.
Si ricorda che, durante il congedo, nonostante i genitori si assentino da lavoro, continuano a essere versati i contributi previdenziali e si rimane affiliati all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
L’importo della indennità di adozione non potrà mai superare i 3080 franchi, corrispondenti a 220 franchi giornalieri.
Dal momento che i giorni di assenza lavorativa non vengono pagati, ottenere l’indennità di adozione è fondamentale. Tuttavia, l’indennità non viene concessa automaticamente: per ottenere la rendita, i genitori devono presentare una apposita richiesta alla Cassa federale di compensazione.
Pertanto, dopo aver terminato il periodo di congedo, i genitori dovranno compilare telematicamente il modulo di richiesta 318.754 e procedere con l’invio della domanda.
Solitamente, l’indennità di adozione viene versata:
In alcuni casi, però, è il datore di lavoro che si occupa di anticipare l’importo dell’indennità di adozione e, pertanto, è possibile percepire la rendita direttamente in busta paga.
Ricordiamo che, anche se percepita in busta paga l’indennità di adozione non corrisponde allo stipendio: la rendita, infatti, non è erogata dal datore di lavoro che riceverà in un secondo momento un risarcimento da parte dell’AVS.
In Svizzera i genitori che hanno iniziato il periodo di affidamento che precede la vera e propria adozione di un bambino, possono assentarsi dal lavoro per riuscire a facilitare l’ingresso in famiglia del figlio adottivo e rafforzare il proprio legame.
La durata del congedo è di 14 giorni; durante questo periodo di tempo i genitori ricevono l’indennità di adozione che può avere il valore massimo giornaliero di 220 franchi.
Inoltre, dal momento che i genitori, a seconda del cantone di domicilio, possono ottenere una maggiorazione del congedo, si consiglia di recarsi presso gli uffici cantonali per richiedere maggiori informazioni.
Dopo l’adozione del bambino, e quindi dopo il periodo di accoglimento, in Svizzera i genitori hanno diritto a ottenere il congedo di paternità e il congedo di maternità.
Non essendoci alcuna differenza tra i diritti concessi ai genitori naturali e ai genitori adottivi, i genitori avranno diritto a ottenere anche il congedo per malattia dei figli in caso di necessità.
Il diritto a ottenere il congedo di adozione decade dopo la riscossione delle 14 indennità giornaliere o nel caso in cui, malauguratamente, si verifichi la morte del genitore avente diritto o del bambino.