Il diritto alla maternità e alla paternità viene ampiamente riconosciuto in Svizzera, grazie alla previsione del congedo genitoriale. A determinate condizioni che ora vedremo nel dettaglio, i lavoratori hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per un periodo prestabilito, percependo un'indennità per tutto il periodo di assenza. Vediamo quindi a quali condizioni è possibile accedere a tale diritto e in cosa consiste tale copertura.
Sia la madre che il padre hanno diritto a chiedere il congedo genitoriale; per entrambi, le condizioni per poterlo ottenere sono le stesse e le esamineremo quindi insieme.
Può accedere al congedo parentale il lavoratore o la lavoratrice che:
Al di fuori di queste categorie, non è possibile richiedere il congedo parentale. Rimane tuttavia la possibilità di attivare altre forme di tutela previste dal governo elvetico a favore della famiglia.
All’interno delle categorie viste ora, bisogna ricordare però che ci sono dei requisiti minimi temporali affinché il genitore abbia diritto al congedo, dato che il lavoratore deve essere stato assicurato per almeno i 9 mesi precedenti alla nascita del figlio.
Se la nascita è prematura, il tempo minimo richiesto per accedere al congedo è di:
All’interno di detto periodo (sia regolare sia abbreviato), l’interessato deve aver esercitato un'attività lavorativa per almeno 5 mesi.
L’indennità parentale ha inizio il giorno della nascita del bambino e ha una durata di 14 settimane, ovvero 98 giorni. Se il genitore decide di rientrare al lavoro prima, perde il diritto all’indennità per il periodo rimanente.
Ricordiamo che per la madre non è consentito tornare al lavoro nelle 8 settimane successive al parto.
Tale periodo previsto in via generale può essere prolungato laddove il neonato debba rimanere in ospedale per più di 14 giorni successivamente alla sua nascita (tale eventualità va debitamente provata tramite il certificato rilasciato dall’ospedale). In tale ipotesi, il tempo massimo previsto di prolungamento del congedo è di 56 giorni.
Al termine del periodo del congedo stabilito per legge, i genitori possono richiedere il prolungamento per ulteriori 2 settimane: si tratta di un diritto a cui però non corrisponde alcuna indennità. Trascorse ulteriori 2 settimane, il genitore dovrà rientrare al lavoro o, se decide di rimanere a casa, interrompere il rapporto di lavoro.
L’unica differenza importante tra il congedo di paternità e quello di maternità sta nella maggiore flessibilità da parte del padre, il quale può usufruire del diritto quando vuole ma entri i primi 6 mesi di vita del neonato.
Ma veniamo ora all’ammontare dell'indennità, sia di maternità che di paternità. L’importo corrisponde all’80% del reddito da lavoro medio conseguito giornalmente dal lavoratore prima della nascita del figlio. Il limite massimo consentito non può però superare i 196 CHF al giorno. L’indennità viene versata o al datore di lavoro tramite la cassa di compensazione, che verserà quanto dovuto alla lavoratrice dipendente oppure direttamente al genitore se si tratta di lavoratore autonomo.
Su tale cifra vengono in ogni caso pagati i contributi AVS/AI/TPG e gli altri oneri previsti per legge, trattandosi di un'indennità riservata ai lavoratori, e rimane valida l'assicurazione contro gli infortuni.
Il diritto a richiedere l’indennità di congedo si prescrive dopo 5 anni dal termine delle 14 settimane di congedo.
L’indennità di maternità o paternità vanno richieste alla cassa di compensazione competente, tramite il datore di lavoro o direttamente, nel caso di lavoratrice autonome. In entrambi i casi è necessario scaricare il modulo di richiesta sul sito della cassa di compensazione e compilarlo: nel caso di lavoratore salariato, il modulo andrà poi consegnato al datore di lavoro che completerà la parte B e lo inoltrerà alla cassa competente. Per ulteriori informazioni, visitate il sito web dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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