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L’assicurazione contro la disoccupazione: come funziona?

Perdere il lavoro è purtroppo una situazione che tutti potremmo dover affrontare. Nonostante le difficoltà iniziali, durante la ricerca di un nuovo impiego possiamo però fare affidamento su una delle prestazioni sociali più importanti in Svizzera, l’assicurazione di disoccupazione. Questa garanzia viene alimentata dagli stessi lavoratori e datori di lavoro, che ogni mese versano una quota dello stipendio proprio a favore di questa indennità. La contribuzione da parte di entrambi è alla pari: dipendenti e datori di lavoro contribuiscono per il 50%. Su tale somma viene applicata l’aliquota del 2,2% fino a uno stipendio annuo di 148.200 CHF. Oltre detta somma, aliquota si applica per l’1%.

 L’indennità di disoccupazione in Svizzera

Prima di vedere nel dettaglio la procedura per la richiesta, ricordiamo che l’assicurazione di disoccupazione può essere richiesta solo dai lavoratori dipendenti: gli autonomi e i liberi professionisti possono accedere ad altre forme di sostegno ma non questa.

Chi può chiedere la disoccupazione

La disoccupazione può essere richiesta dal lavoratore che è stato legittimamente licenziato, a condizione che abbia lavorato per almeno 12 mesi negli ultimi 2 anni. Parliamo di licenziamento “legittimo” in quanto questo deve essere stato comunicato nei termini e nelle forme stabilite dalla legge: i termini soprattutto sono importanti per la comunicazione del licenziamento, dato che possono andare da 1 a 3 mesi, a seconda della durata del rapporto lavorativo.Il periodo minimo di 12 mesi di contribuzione può essere derogato in alcuni casi, ad esempio:

  • Nel caso il richiedente abbia un figlio minore di 10 anni, il periodo entro il quale occorre maturare i 12 mesi viene portato a 4 anni, anche in caso di parziale recepimento dell’indennità;
  • • Se nei 2 anni precedenti alla presentazione della domanda il richiedente ha svolto un’attività in proprio, può essere applicata una deroga;
  • • Se il richiedente ha avviato una propria attività quando percepiva la disoccupazione e la richiesta viene di nuovo inoltrata entro 2 anni, anche in questo caso il periodo lavorativo considerato è di 4 anni in totale.

Inoltre, vengono computati come periodi di contribuzione anche:

  • • Lo svolgimento di un’attività dipendente in cui è previsto l’adempimento degli obblighi contributivi;
  • I periodi lavorativi svolti all’estero in uno dei Paesi UE/AELS, se l’ultima occupazione ha previsto il versamento dei contributi in Svizzera;
  • • L’attività lavorativa svolta all’estero per un’azienda svizzera;
  • • Lo svolgimento del servizio civile e militare, oltre a quello di protezione civile.

Se la mancata contribuzione è dovuta a motivi di studio/formazione, malattia o detenzione in un istituto svizzero, viene parimenti garantito il diritto all'assicurazione. Inoltre, anche quando l’attività dipendente deve essere intrapresa a causa di divorzio, separazione, decesso del coniuge o soppressione di una rendita e l'evento avviene nell'ultimo anno precedente alla richiesta, mentre l’interessato era domiciliato in Svizzera.

Altri requisiti per poter richiedere la disoccupazione sono l’aver superato l’età della scuola obbligatoria, non aver raggiunto l'età stabilita per la pensione AVS e non percepire la rendita di vecchiaia AVS.

Dove inoltrare la domanda per l’indennità di disoccupazione

Dove inoltrare la domanda per l’indennità di disoccupazione

La richiesta di indennità di disoccupazione deve essere presentata iscrivendosi alla disoccupazione. Per farlo, è necessario recarsi presso il comune o l’ufficio regionale di collocamento, a seconda delle regole stabilite nel Cantone di domicilio.

Occorre poi iscriversi alla cassa di disoccupazione: quest’ultima può essere scelta dall’interessato tra quelle disponibili nella zona di residenza. Sarà poi la cassa prescelta che convocherà il richiedente per la registrazione e che verserà l'indennità mensile, una volta accolta la domanda.

Per procedere con l'indennità, il richiedente verrà convocato sia dall'Ufficio di collocamento che dalla cassa di disoccupazione e dovrà presentarsi portando con sé i seguenti documenti:

  • • Il certificato o la tessera di assicurazione AVS/AI;
  • • Un documento d’identità (carta d'identità o passaporto);
  • • Il (certificato di domicilio o il permesso di soggiorno;
  • • La lettera di licenziamento e tutte le certificazioni sui lavori svolti negli ultimi 2/4 anni;
  • • Le ricerche di lavoro svolte
  • • L’annuncio presso l’URC o il comune di domicilio, solo però quando ci si reca alla Cassa di disoccupazione.

L'ammontare dell'indennità di disoccupazione e la durata

L’indennità ricevuta mensilmente corrisponde al 70% dello stipendio percepito negli ultimi 6 mesi, o negli ultimi 12 mesi se l'ammontare è più elevato. In alcuni casi la percentuale sale all’80%, ovvero quando:

  • • Ci sono figli a carico di età inferiore a 25 anni;
  • • Il guadagno assicurato è inferiore a 3.797 CHF;
  • • Se il richiedente dimostra di avere un’invalidità di almeno il 40%.

La durata della disoccupazione viene computata in indennità giornaliere: il numero delle giornate lavorative infatti non è uguale per ogni mese, quindi sarà l’indennità giornaliera a stabilire l’effettivo ammontare percepito.

Il numero di indennità giornaliere varia a seconda di diversi fattori tra cui il periodo di contribuzione, la presenza di figli, eventuali obblighi di mantenimento dei figli: i termini minimi vanno quindi da 200 indennità, mentre quelli massimi arrivano a 520 indennità giornaliere.

Viene fatta sempre salva la possibilità di aver trovato un impiego durante il percepimento dell’indennità. Ricordiamo in proposito che il rifiuto di un’occupazione ragionevolmente esigibile comporta il decadimento dal diritto all’indennità. Non è considerato esigibile ad esempio un lavoro che non sia conforme alla professionalità, alla preparazione e alla situazione personale del disoccupato, così come un impiego che comporti una remunerazione inferiore del 70% rispetto al guadagno assicurato.

La disoccupazione per i cittadini stranieri e transfrontalieri

Anche i cittadini stranieri che hanno lavorato in Svizzera hanno diritto all’indennità di assicurazione, a condizione di aver maturato i requisiti visti prima e di avere un permesso di domicilio o soggiorno in Svizzera.

Per i transfrontalieri, la disoccupazione viene di regola versata dal Paese di residenza. Tuttavia l’Ufficio di collocamento della Svizzera presta gratuitamente i propri servizi nell'aiuto di un nuovo lavoro in territorio elvetico.