Il pensionamento è un momento importante della propria vita, non solo perché va a chiudere una fase che dura - di regola - diversi anni, ma anche perché spesso si passa a un regime economico diverso rispetto a quello di cui abbiamo potuto godere durante il periodo lavorativo. Uno dei principali quesiti in proposito sono proprio quando è possibile andare in pensione e a quanto ammonta il trattamento pensionistico. Inoltre, qual è la procedura per avviare il pensionamento? Vediamolo insieme.
Il 1° pilastro è la previdenza statale ed è obbligatoria, dato che mira a garantire il minimo esistenziale. Il sistema è basato, come per molti altri Paesi, su un principio di solidarietà per cui chi lavora paga i contributi per le pensioni, secondo un sistema proporzionale (gli stipendi più alti contribuiscono in misura maggiore). In sostanza, è garantito attraverso l’AVS (assicurazione vecchiaia e superstiti); l’AI (assicurazione per invalidità) e le PC (prestazioni complementari).
Il 2° pilastro è costituito dalla rendita LPP, ed è obbligatorio anch’esso. L’obiettivo è quello di far mantenere il tenore di vita abituale, in base ai contributi versati nel corso degli anni lavorativi e in base al regolamento della cassa pensioni. La rendita può essere riscattata in due modi: o attraverso una prestazione mensile a vita o attraverso la corresponsione di ¼ sotto forma di capitale e il rimanente sempre sotto forma di contribuzione mensile (che verrà ricalcolata tenendo conto di quanto versato). In sintesi, questo secondo livello di previdenza sovraobbligatorio viene attuata tramite la previdenza obbligatoria LLP e la LAING (assicurazione obbligatoria contro gli infortuni).
Il 3° pilastro è facoltativo e consistente in una previdenza privata. L’integrazione individuale consente di integrare (non sostituire) il 1° e il 2° pilastro e garantire quindi un trattamento pensionistico più cospicuo. Due sono le tipologie di previdenza individuale: quella vincolata e quella libera. La forma vincolata viene depositata presso una banca o un'assicurazione e secondo dei versamenti prestabiliti; quella libera consente un maggiore margine di libertà sia nella somma destinata che per il momento del prelievo.
In base al coordinamento tra questi 2 o 3 pilastri è possibile capire a quanto ammonterà il trattamento pensionistico.
Tipologia di previdenza | Obiettivo | Funzionamento | Obbligatorio | |
---|---|---|---|---|
Pilastro 1 | Statale | Garantire una rendita di base | Sistema di solidarietà | Si |
Pilastro 2 | Professionale | Garantire la continuazione del tenore di vita abituale | Sistema di capitalizzazione | Si |
Pilastro 3 | Privata | Coprire ulteriori esigenze personali | Principio di cassa di risparmio | No |
In Svizzera è possibile andare in pensione a 65 anni per gli uomini e a 64 anni per le donne. Riguardo però il requisito delle donne, si è svolto proprio di recente un referendum, in base al quale l’età è stata allineata a quella dell’uomo: la decisione popolare deve ancora essere convertita ufficialmente in legge, ma il 50,6% degli elettori ha espresso tale preferenza, seppure con una lieve maggioranza.
L’età di pensionamento delle donne, in seguito alla riforma AVS 21 che, probabilmente, ha preso in considerazione i risultati del referendum, è stata fissata a 65 anni, equiparando quindi i requisiti anagrafici a quelli degli uomini.
L’età di riferimento per andare in pensione per le donne aumenterà in modo effettivo da 64 anni a 65 anni in 4 fasi:
In questo modo, a partire da gennaio 2028, tutte le donne avranno un età di pensionamento di 65 anni.
Le donne nate tra il 1961 e il 1969 che, pur potendo andare in pensione prima di aver compiuto 65 anni, aspetteranno di raggiungere l’età di riferimento, potranno ottenere un bonus sulla rendita che equivale a:
Fascia di Reddito | Bonus Rendita |
---|---|
Inferiore a 58800 franchi | 160 franchi |
Tra 58801 e 73500 franchi | 100 franchi |
Superiore a 73501 franchi | 50 franchi |
Le donne nate tra il 1961 e il 1969 che invece desiderano andare in pensione prima dell’età di riferimento, potranno farlo con aliquote di riduzione più basse.
Sì, è possibile anche chiedere di anticipare la pensione di 1 o 2 anni. In tal caso:
In questo caso, è possibile ritardare il pensionamento. Se invece si vuole posticipare il momento della pensione:
La pensione di vecchiaia in Svizzera viene calcolata sulla base:
Se il lavoratore, raggiunta l’età di pensionamento ha versato tutti i contributi senza alcuna lacuna, allora otterrà la rendita completa, altrimenti gli verrà concessa una rendita parziale.
Solitamente per ogni anno di contributi mancanti, il valore della pensione si abbassa di almeno 1/44.
Grazie alla nuova riforma AVS 21, i cittadini che scelgono di continuare a lavorare e a versare i contributi pensionistici anche dopo l’età di riferimento potranno migliorare la propria rendita di vecchiaia.
In questo caso la rendita verrà calcolata, su richiesta, in base a:
Chi sceglierà di lavorare anche dopo l’età di riferimento potrà inoltre ottenere una franchigia di 16800 franchi annuali.
Non hanno la possibilità di ottenere un ricalcolo della pensione i lavoratori che hanno una lacuna contributiva o coloro che già hanno ottenuto la pensione massima.
Il valore della rendita massima attualmente è pari a circa il doppio della pensione minima, che ammonta a1225 franchi, ed equivale a:
Inoltre, l’importo risultante dalla somma delle pensioni massime dei coniugi non può mai superiore al 150% della pensione massima concessa alle persone sole che non sono coniugate.
Per riuscire a fare una stima di quale sarà il valore della propria rendita è possibile fare una rapida ricerca sul sito ESCAL: attraverso l’inserimento dei dati anagrafici e contributivi, la piattaforma pemette di avere un prospetto della propria pensione di vecchiaia.
Ovviamente i dati forniti dalla piattaforma non hanno alcun valore legale, ma vogliono essere semplicemente indicativi.
Per esempio accedendo al sito, è possibile scoprire che una donna celibe e senza figli, nata nel 1968 con uno stipendio di 30000 franchi lordi all’anno e in regola col versamento dei contributi, potrà andare a pensione nel 2033 e ricevere una rendita di 1416 franchi.
Se invece, la donna, dovesse percepire uno stipendio di 20000 franchi all’anno, la sua rendita sarà equivalente a1289 franchi mensili.
La riforma AVS del 2024 ha introdotto alcune novità: ecco quali sono quelle maggiormente rilevanti per gli assicurati.
Entro i termini indicati poco prima, a seconda del momento in cui si decide di andare in pensione, è possibile inviare la domanda alla propria cassa di compensazione, entrando nell’apposito sito e compilando il modulo. Se non si è a conoscenza della cassa competente, è possibile richiederla al proprio datore di lavoro. Lo stesso vale per la previdenza privata del 3° pilastro.
Per accedere il sito e poter compilare la domanda online è necessario essere registrati e la presentazione della domanda non ha alcun costo. Tuttavia, se ci sia avvale dell'aiuto dei patronati, è prevista la corresponsione di un prezzo per il servizio reso.
Quando la domanda viene accettata e il richiedente entra nel periodo pensionistico, riceverà le rendite versate mensilmente in anticipo. Ricordiamo che il diritto alla rendita scatta dal 1° giorno del mese successivo a quello del compimento dell’età per il pensionamento. A titolo di esempio, se il richiedente nasce il 20 gennaio, il diritto alla rendita scatterà il 1° febbraio dei suoi 65 anni (salvo età diverse per il pensionamento).
Le casse di compensazione dovranno, in proposito, inviare l’ordine di pagamento alla Posta o alla propria banca in modo che l’avente diritto riceva il versamento sul conto indicato entro il 20 di ogni mese. L’unica eccezione è quella della Cassa federale di compensazione, che prevede il pagamento il 5° giorno del mese.
Discorso diverso è quello relativo alla richiesta del trattamento pensionistico quando si risiede all’estero. In questo caso occorre distinguere:
Se sono stati versati contributi nel Paese di residenza, occorre rivolgersi alla previdenza sociale dello Stato di residenza il quale provvederà a inviarli alla Cassa svizzera di compensazione, con sede a Ginevra. Se non sono stati versati contributi all’estero o presso il Paese di residenza ma solo in Svizzera, occorre contattare la Cassa di compensazione di Ginevra compilando l’apposito modulo.
Se si tratta di un Paese con cui la Svizzera ha una convenzione di previdenza sociale, valgono le procedure ora descritte e l’interessato può scegliere tra ricevere una rendita a vita o un rimborso dei contributi.
Se si tratta di un Paese con cui la Svizzera non ha una convenzione, la domanda deve essere inoltrata presso la Cassa di compensazione a Ginevra ma il richiedente ha solo la possibilità di chiedere un rimborso dei contributi versati.