Per entrare e soggiornare in Svizzera per un periodo superiore a 3 mesi è necessario munirsi di un permesso di soggiorno. A seconda della durata e del Paese di origine, il governo elvetico ha predisposto diversi tipi di permessi.
La Svizzera non fa parte dell’Unione europea ma grazie ad alcuni accordi, la mobilità è stata di gran lunga semplificata per i cittadini dell’UE e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS, che comprende Islanda, Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera). La principale distinzione riguarda quindi i permessi disponibili per i cittadini dell’UE e l’AELS e le autorizzazioni di Stati terzi, più nello specifico:
Se intendi chiedere un permesso di soggiorno, per la Svizzera occorre rivolgersi all’autorità cantonale della migrazione competente, ovvero quella del luogo in cui si intende risiedere.
La procedura può variare a seconda del cantone, ma di regola occorre entrare nel sito dell’Ufficio per la migrazione e generare il relativo formulario inserendo i propri dati (che non potranno più essere modificati una volta confermata la generazione del formulario).
Una volta completato il modulo, questo va stampato e sottoscritto dal richiedente. Infine, è necessario spedire il formulario assieme a tutti gli altri documenti richiesti (senza che questi vengano organizzati in fascicoli o graffati) e poi spediti all’indirizzo indicato sul formulario.
I documenti richiesti variano in base al tipo di permesso richiesto: ad esempio, se il motivo per cui viene richiesta l’autorizzazione è di lavoro, occorrerà allegare i documenti relativi al rapporto di lavoro, come il contratto e una dichiarazione scritta del datore di lavoro. Altre formalità sono previste in base al tipo di permesso: ad esempio, per i transfrontalieri del Ticino è necessario presentarsi presso uno dei posti della gendarmeria per il controllo del proprio documento d’identità.
La durata del permesso soggiorno e il costo variano anch’essi in base alla tipologia richiesta. Ad esempio, il permesso di dimora per i cittadini degli Stati UE-AELS ha una durata di 5 anni e ha un costo di 75 CHF, mentre per i cittadini dei Paesi terzi è di 147 CHF, in cui sono incluse le spese di spedizione al richiedente.
Il permesso di lavoro temporaneo ha la stessa durata del contratto di lavoro (che deve essere in ogni caso inferiore a 365 giorni) e ha lo stesso costo del permesso di dimora per i cittadini UE-AESL, mentre è di 127 CHF per i cittadini di Paesi terzi.
Inoltre, ogni modifica apportata al permesso comporta l’addebito di un costo aggiuntivo: ad esempio, la modifica dell’indirizzo e il cambio località, la modifica dello scopo e dello stato civile. Ricordiamo che è importante aggiornare sempre il proprio permesso di soggiorni per evitare di incorrere in sanzioni. Inoltre, l’autorizzazione per rimanere in Svizzera deve essere richiesta al più tardi entro 14 giorno dall’arrivo sul suolo elvetico.
Per quanto riguarda i tempi di rilascio, questi sono abbastanza lunghi per i cittadini di Paesi terzi e possono richiedere addirittura mesi. Per i cittadini UE e AELS, il rilascio è pressoché immediato se la documentazione presentata è esatta e completa.
Nel caso in cui i motivi per cui è stato rilasciato il permesso si protraggono, è possibile chiedere la proroga dell’autorizzazione stessa. Il termine entro la quale deve essere proposta la domanda è, al più presto, 3 mesi prima della scadenza del permesso e, al più tardi, due settimane dalla scadenza del permesso.
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